Art. 1
Denominazione e sede
1. È istituita la Fondazione denominata “Multi-risk science for resilient communities under a changing climate” (nel seguito “Fondazione”), con personalità giuridica di diritto privato e senza scopi di lucro, soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
2. La Fondazione ha sede legale in Napoli e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all’estero.
Statuto della Fondazione
Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)
Art. 2
Scopo e Attività
1. La Fondazione ha la finalità generale di promuovere ricerca scientifica mirata al raggiungimento di una migliore comprensione dei rischi ambientali, naturali e antropici nonché delle relazioni fra attività antropiche ed effetti ambientali, al miglioramento delle tecniche di previsione dei rischi e di prevenzione e mitigazione dei loro effetti sull’ambiente, nonché della capacità di adattamento dei sistemi. Le attività della Fondazione contribuiscono allo sviluppo di una filiera che, partendo dalla ricerca di frontiera, arriva fino allo sviluppo tecnologico di prodotti e di servizi finali. Tali attività sono in coerenza con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca.
2. Nell’ambito della sua generale finalità istituzionale, la Fondazione ha come scopo particolare quello di agire come soggetto attuatore (“Hub”) per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 341 del 15 marzo 2022 e ss.mm.ii. (nel seguito “DD”), concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2, Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e con specifico riferimento alla tematica n. 3, “Rischi ambientali, naturali e antropici”. Come tale, la Fondazione è responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della gestione del corrispondente Partenariato Esteso.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, anche dopo il termine del Programma di Ricerca di cui al comma precedente, la Fondazione coordina e finanzia attività finalizzate:
– alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca;
– alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
– alla realizzazione di programmi di formazione scientifica e tecnologica nelle materie concernenti le proprie finalità, in sinergia con università e imprese, mirati in particolar modo a ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università;
– a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico, quali start-up innovative e spin off da ricerca;
– al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
– alla divulgazione e diffusione dei risultati della ricerca;
– ad attrarre risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva per le proprie finalità;
– ad altri obiettivi ritenuti dal Consiglio di Amministrazione coerenti con le finalità generali per le quali la Fondazione è stata costituita.
4. La Fondazione svolge inoltre tutte le attività strumentali o accessorie che siano considerate necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
– acquisire, accanto a quelle pubbliche, risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva;
– svolgere attività finalizzate a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, incluse quelle di natura immobiliare;
– compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni e contributi, nel rispetto della normativa vigente;
– svolgere in proprio o con altri soggetti pubblici e privati attività economiche o produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non-profit, al fine esclusivo di reperire risorse per la realizzazione delle proprie finalità;
– stipulare atti, contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia che all’estero;
– partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private.
Art. 3
Durata
1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Il DD fissa la durata di realizzazione del Programma di ricerca di cui all’art. 2, c. 2, in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all’interno del decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un’estensione del Programma di ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026.
Art. 4
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione, indisponibile e finalizzato alla tutela della personalità giuridica della Fondazione, e fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Il fondo di dotazione è costituito:
a) dagli apporti monetari effettuati a tale titolo dai Membri della Fondazione in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, anche tramite quota parte dei contributi annuali; b) dalla parte di avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata a incrementare il fondo di dotazione; c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, provenienti da enti e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare ad incremento del fondo di dotazione; d) da eventuali contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di enti pubblici nazionali, anche territoriali, nonché di altri enti e organismi sovranazionali, con vincolo incrementativo del fondo di dotazione. Il fondo di dotazione iniziale è pari ad euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) ed è costituito da quota parte degli apporti versati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione ovvero in corrispondenza degli atti di adesione completati nei termini previsti dall’atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione cura la salvaguardia nel tempo dell’integrità del fondo di dotazione.
3. Il fondo di gestione è costituito:
a) dalle risorse rivenienti dal DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
b) dai contributi annuali corrisposti dai Membri della Fondazione, dopo aver detratto quanto destinato al fondo di dotazione;
c) da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché da tutti gli altri introiti provenienti da enti e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
d) dagli ulteriori apporti e contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di enti pubblici o privati che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
e) dai contributi facoltativi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione, se non destinati al fondo di dotazione;
f) da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione, se non destinati al fondo di dotazione;
g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali, se non destinati al fondo di dotazione;
h) da ogni altro finanziamento a fondo perduto di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente che non sia espressamente destinato al fondo di dotazione.
Art. 5
Membri della Fondazione
1. I Membri della Fondazione sono enti caratterizzati da competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione e si distinguono nelle seguenti categorie:
(A) Fondatore Proponente;
(B) Università ed Enti pubblici di ricerca;
(C) Altri Enti non aventi scopo di lucro;
(D) Strutture governative;
(E) Enti con finalità economiche;
(di seguito, congiuntamente, i “Membri della Fondazione”). Le categorie di cui sopra sono ulteriormente definite come segue:
(A) Fondatore Proponente
In relazione alla sua funzione di “Soggetto Proponente” per la proposta progettuale di cui all’art. 2, c. 2, svolta ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 11, del DD, l’unico ente Fondatore Proponente della Fondazione è l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
(B) Università ed Enti pubblici di ricerca
Appartengono a questa categoria Enti con sede legale in Italia che abbiano la qualifica di istituzione universitaria accreditata dal MUR, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata, ovvero di Ente Pubblico di Ricerca, indipendentemente dal ministero di vigilanza.
(C) Altri Enti non aventi scopo di lucro
Appartengono a questa categoria soggetti giuridici, pubblici e privati non aventi scopo di lucro e che non rientrino nelle categorie precedenti.
(D) Strutture governative
A questa categoria appartiene esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile.
(E) Enti con finalità economiche
Appartengono a questa categoria soggetti giuridici privati aventi prevalentemente o esclusivamente finalità economiche e commerciali.
I Membri della Fondazione in essere al momento della sua costituzione e la rispettiva categoria di appartenenza sono indicati nell’atto costitutivo.
2. L’ammissione di un nuovo Membro della Fondazione è deliberata dall’Assemblea dei Membri della Fondazione (nel seguito “Assemblea”) su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 14 del presente statuto. Il soggetto interessato a divenire Membro della Fondazione deve avanzare domanda al Presidente della Fondazione, allegando documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari indicati al comma 1 e l’assunzione dei relativi impegni.
3. Per tutta la durata del Programma di Ricerca di cui all’art. 2, c. 2, deve essere in ogni caso assicurata la condizione che il numero complessivo dei
membri delle categorie A e B sia maggiore del numero complessivo di membri appartenenti alle altre categorie, in modo da garantire al complesso delle Università ed Enti pubblici di ricerca la maggioranza nell’Assemblea dei Membri della Fondazione. Nello stesso periodo, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione che ricoprono anche il ruolo di soggetti esecutori o Spoke sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni e/o incorporazioni).
4. Il contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinato, in misura eventualmente distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti almeno 6 (sei) mesi prima della sua entrata in vigore e del termine fissato per il pagamento.
La misura del contributo complessivamente dovuto da ciascun Membro in sede di costituzione della Fondazione, inclusiva dell’apporto al fondo di dotazione iniziale, e poi annualmente, per le successive tre annualità, è in ogni caso fissata come segue:
(A) Fondatore Proponente: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
(B) Università ed Enti pubblici di ricerca: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
(C) Altri Enti non aventi scopo di lucro: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)
(D) Strutture governative: zero, contributo non dovuto;
(E) Enti con finalità economiche: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)
5. Una volta concluso il Programma di ricerca come indicato all’art. 3, c. 2, incluse le eventuali proroghe concesse dal MUR, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
In ogni caso, resta fermo il dovere per il membro che ha esercitato il diritto di recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.
Il venir meno della qualità di membro della Fondazione non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio.
6. L’esclusione di un membro della Fondazione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 14 del presente statuto, esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:
– grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, quali ad esempio l’obbligo di corrispondere le contribuzioni previste;
– condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2;
– soppressione, trasformazione, fusione e scissione della persona giuridica, salvo qualora si tratti di una riorganizzazione che non leda i rapporti con la
Fondazione;
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso. L’eventuale esclusione di un membro della Fondazione che sia anche soggetto esecutore del programma di cui all’art.2, c. 2, non implica la perdita dello status di soggetto esecutore.
Art. 6
Sostenitori
1. Sono Sostenitori, anche denominati “Partners”, della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche aventi sede all’estero, che si impegnino a contribuire alle finalità della Fondazione (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.
3. I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
4. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
5. I Sostenitori non sono membri della Fondazione e non partecipano all’Assemblea.
Art. 7
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente della Fondazione;
– l’Assemblea dei Membri della Fondazione;
– l’Organo di controllo.
Art. 8
Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina
1. La Fondazione è governata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti (nel seguito denominati anche “Amministratori”) compreso tra 3 (tre) e 11 (undici), incluso il Presidente. Un componente del Consiglio di Amministrazione viene designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
2. Il numero di Amministratori e le modalità di proposta degli stessi sono definiti con regolamento deliberato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri. Lo stesso regolamento dettaglia i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dagli Amministratori, sulla base dei principi di cui all’art. 9, nonché le modalità di verifica degli stessi.
3. La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dall’Assemblea, nel rispetto del regolamento di cui al comma precedente. Nel corso della durata del Programma di Ricerca deve essere garantito che la maggioranza degli Amministratori sia espressione dei Membri della Fondazione appartenenti alle Categorie A e B di cui all’art. 5, nel senso che devono essere dipendenti di tali enti ovvero, se esterni, essere stati formalmente proposti dagli stessi.
4. Almeno un terzo degli Amministratori deve essere del genere meno rappresentato.
5. Gli Amministratori restano in carica per 4 (quattro) esercizi e possono essere riconfermati una sola volta. In caso di nomina in corso di esercizio, ventuali frazioni di esercizio superiori a metà anno sono conteggiate come un intero esercizio ai fini della durata totale del mandato.
6. Nel caso in cui un Amministratore decada anticipatamente, il mandato del subentrante termina alla scadenza del mandato originario del Consigliere decaduto, ma se la durata è stata inferiore ai 2 (due) esercizi tale mandato non conta ai fini del numero di rinnovi possibili.
7. Nelle more della formazione del primo Consiglio di Amministrazione, in parziale deroga a quanto previsto nel presente articolo, nell’atto costitutivo della Fondazione viene designato un Amministratore Unico che svolge anche le funzioni di Presidente. L’Assemblea per l’elezione del primo Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di controllo e del Presidente della Fondazione deve essere convocata senza indugio e in ogni caso entro 90 giorni dall’atto costitutivo della Fondazione.
Art. 9
Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
1. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell’art. 2382 del Codice civile per assumere la qualità di amministratore di società per azioni ed eventuali ulteriori requisiti di onorabilità fissati dall’Assemblea, deve possedere almeno una delle seguenti due caratteristiche:
(i) elevate competenze professionali in materie inerenti alle attività della Fondazione, incluse quelle strumentali;
(ii) significativa esperienza di gestione e/o amministrazione di organizzazioni complesse.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall’Assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza degli Amministratori.
Agli Amministratori si applica quanto disposto dall’art. 2391 del Codice civile. I verbali contenenti l’assunzione di dette determinazioni devono essere trasmessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Napoli.
3. Entro nove mesi dalla costituzione della Fondazione, l’Assemblea emana, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:
a) principio di appartenenza: gli Amministratori si impegnano ad agire nell’interesse nazionale in materia di rischi naturali ed antropici e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l’interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;
b) principio di trasparenza: gli Amministratori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da attività della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;
c) principio di responsabilità: gli Amministratori sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione.
Art. 10
Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione
1. Gli Amministratori decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate o non adeguatamente motivate alle riunioni del Consiglio.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
– l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione.
3. La decadenza o l’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, con provvedimento motivato. La delibera è immediatamente esecutiva, ma deve essere confermata nella prima Assemblea utile.
4. In caso di dimissioni, ovvero in altra ipotesi di vacanza della carica di Amministratore vale quanto prescritto al comma 6 dell’art.8.
Art. 11
Poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione (nel seguito “Consiglio”) è titolare di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui all’art.2, c. 2, salvo le competenze diversamente indicate dal presente Statuto o dalla legge.
2. Sono, tra le altre, di competenza consiliare:
a) le delibere di proposta relative a modifiche statutarie, allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, quelle relative alla devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione dell’Assemblea;
b) le delibere di proposta relative all’ammissione di nuovi Membri della Fondazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; ove approvate, tali delibere vengono sottoposte ad approvazione finale dell’Assemblea;
c) le delibere di proposta relative all’esclusione di un membro della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all’art. 5, c. 6; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e,
ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell’Assemblea;
d) l’approvazione, con maggioranza dei propri componenti, dei regolamenti di funzionamento generale della Fondazione, nonché di tutta la normativa interna della Fondazione, inclusa quella in materia di forniture, acquisti, assunzioni, incarichi e nomine;
e) l’approvazione, con maggioranza dei propri componenti, dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione;
f) l’elezione del Presidente della Fondazione con le modalità dettagliate all’art. 13;
g) l’eventuale revoca anticipata del Presidente della Fondazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti; in caso di revoca, il Presidente decade anche dal Consiglio di Amministrazione e si applica quanto previsto all’art. 10, c. 3, riguardo alla decadenza degli Amministratori;
h) la formulazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
i) l’approvazione del bilancio di previsione e del progetto di bilancio consuntivo, quest’ultimo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
j) la nomina e la revoca di eventuali dirigenti della Fondazione;
k) la regolamentazione in ordine all’adesione dei Sostenitori della Fondazione, alle loro eventuali categorie e modalità differenziate di partecipazione, alle modalità di ammissione e al contributo annuale, nonché le specifiche delibere di ammissione di nuovi Sostenitori.
3. Il Consiglio può delegare propri poteri a comitati o a singole persone da esso determinati, con l’esclusione delle deliberazioni di cui alle lettere dalla a) alla j) del comma precedente, che non sono delegabili. Il Consiglio può altresì istituire comitati consultivi.
4. Nei limiti di legge, il Consiglio può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di altre persone cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni, all’atto dell’attribuzione dell’incarico o funzione, sentito il
parere dell’Organo di controllo. Tali compensi sono resi pubblici nel rispetto della normativa sulla trasparenza.”;
Art. 12
Riunioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. L’avviso di convocazione del Consiglio, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della riunione, deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione al meno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’ora fissata per la riunione. Sono comunque valide le riunioni del Consiglio in cui siano presenti tutti i suoi componenti, anche in difetto di una convocazione formale.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, eccetto laddove esplicitamente stabilito diversamente nel presente Statuto o dalla legge.
4. Ciascun Amministratore ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Al Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di controllo. Il Presidente può invitare dirigenti della Fondazione o altre persone a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto.
6. Il Consiglio designa un Segretario, anche tra persone esterne allo stesso, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico.
7. Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Art. 13
Presidente della Fondazione
1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti. In prima applicazione e durante tutto il Programma di Ricerca di cui all’art. 2, c. 2, il Presidente è invece nominato dall’Assemblea su designazione del Fondatore Proponente.
2. Il Presidente:
a) è il rappresentante legale della Fondazione;
b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di promuovere e divulgare le attività della Fondazione;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l’Assemblea dei Membri della Fondazione;
d) cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
f) in casi adeguatamente motivati di chiara necessità ed estrema urgenza, può compiere qualsiasi atto di amministrazione, sottoponendolo a ratifica
del Consiglio alla prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno anche un Vicepresidente. Il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, per le sole operazioni strettamente necessarie le funzioni vengono esercitate dal componente del Consiglio con maggior anzianità di carica o, a parità di quest’ultima, con maggior anzianità anagrafica.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione – ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ha facoltà di delegare i compiti suddetti, in tutto o in parte, ad altre persone.
5. Il mandato del Presidente coincide con il suo mandato di Amministratore.
Art. 14
Assemblea dei Membri della Fondazione
1. Tutti i Membri della Fondazione, come definiti all’art. 5, si riuniscono nell’Assemblea dei Membri della Fondazione. Alle sedute dell’Assemblea
partecipano i rappresentanti legali degli enti, ovvero loro delegati. Possono partecipare alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto e senza contribuire al quorum, i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli dell’Organo di controllo, ovvero altre persone invitate dal Presidente.
2. L’Assemblea svolge le seguenti funzioni necessarie:
a) approva la relazione annuale e il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
b) definisce la forma, monocratica o collegiale, dell’Organo di controllo e ne
nomina i componenti, fissandone contestualmente il compenso, ai sensi di
legge;
c) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
d) approva, a maggioranza assoluta dei propri membri, il regolamento di cui all’art. 8, c. 2, che fissa il numero di Amministratori e le modalità di proposta degli stessi, nonché i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dagli Amministratori, come indicato all’art. 9;
e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento che disciplina i conflitti d’interesse degli Amministratori, di cui all’art. 9, c. 3;
f) approva l’eventuale scioglimento e liquidazione della Fondazione, nomina il liquidatore e approva la devoluzione del suo patrimonio a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
g) approva l’ammissione di nuovi Membri della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
h) approva l’esclusione di un membro della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o per gli altri motivi elencati all’art. 5, c. 6, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
i) nomina il Consiglio di Amministrazione come stabilito all’art. 8, fissandone gli eventuali compensi ai sensi di legge, sentito il parere dell’Organo di
controllo;”;
j) conferma l’esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione deliberata dallo stesso Consiglio, come specificato all’art. 10, c. 3.
3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Fondazione; l’avviso di convocazione contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della riunione deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; può essere, altresì, convocata dal Presidente dietro richiesta di almeno un terzo dei Membri.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza, dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vengono esercitate da persona eletta al momento tra gli intervenuti.
5. L’Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con l’intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione. In seconda convocazione, la riunione ha validità qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2 o da eventuali requisiti di legge. Solo fino al termine del Programma di ricerca di cui all’art. 2, c. 2, la validità della riunione richiede anche che la maggioranza dei presenti sia costituita da membri delle categorie A e B di cui all’art. 5.
6. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti, senza distinzione di categoria.
7. Le riunioni dell’Assemblea sono constatate da un verbale redatto da un Segretario designato dal Presidente, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente ovvero la maggioranza dell’Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Art. 15
Organo di controllo e revisione legale dei conti
1. L’Organo di controllo (nel seguito “Organo”) può essere monocratico o
collegiale. L’Assemblea determina la forma dell’Organo e ne nomina i componenti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
Un componente dell’Organo di Controllo viene designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.”;
2. L’Organo dura in carica tre esercizi e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. In caso di nomina in corso di esercizio, eventuali frazioni di esercizio superiori a metà anno sono conteggiate come un intero esercizio ai fini della durata totale del mandato.
3. Nel caso in cui l’Organo sia collegiale, almeno un terzo dei suoi membri deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato e l’Organo stesso elegge il presidente al proprio interno.
4. I componenti dell’Organo possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto.
5. L’Organo controlla l’osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, a meno che tale compito non sia integralmente assegnato ad una società di revisione esterna come specificato al comma 7, esercita il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni.
6. I componenti dell’Organo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
7. Laddove richiesto dalla normativa o da specifici enti finanziatori ovvero deliberato dall’Assemblea, la revisione dei conti può essere ulteriormente affidata in parte o integralmente ad una società esterna di revisione legale iscritta nell’apposito registro, fermo restando l’operato dell’Organo in ordine alle altre attività previste al comma 5 e nella normativa vigente.
Art. 16
Modalità telematiche di riunione degli organi collegiali e dei comitati
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea, dell’Organo di controllo, se collegiale, e di qualsiasi altro organismo collegiale o comitato della Fondazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:
(a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti;
(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 17
Struttura organizzativa e modello di funzionamento
1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa funzionale ai propri fini istituzionali e statutari, definita dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal bilancio di previsione.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di impiego e collaborazione previste dalla legge e può anche impiegare, con il consenso degli interessati e sulla base di specifici accordi, personale dipendente dei Membri della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme, dai regolamenti degli Enti e dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento. Può altresì impiegare temporaneamente personale di Enti esterni alla Fondazione sulla base di apposite convenzioni.
3. Ai fini dello svolgimento del Programma di Ricerca di cui all’art. 2, c. 2, la Fondazione recluta, in particolare, un dirigente con funzioni di Program Research Manager, così come definito nel DD, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione adotta, per il proprio funzionamento, un sistema normativo interno ispirato a principi che facilitino la collaborazione con il sistema industriale privato e la realizzazione di un eventuale ritorno economico dell’attività di ricerca.
5. L’eventuale reclutamento di personale è basato su logiche di trasparenza, pari opportunità e meritocrazia.
Art. 18
Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione
1. L’esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione del successivo esercizio, corredato dalla relazione dell’Organo di controllo e, laddove previsto, della società di revisione.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Assemblea approva il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile e della relazione dell’Organo di controllo e, laddove previsto, della società di revisione.
4. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o rendite sono reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 19
Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio
I Membri della Fondazione e i loro rappresentanti all’interno della Fondazione hanno l’obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.
La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri della Fondazione o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall’autorità giudiziaria competente, costituirà possibile causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo ai sensi dell’art. 5, c. 6.
Art. 20
Codice Etico
La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione svolgerà le proprie attività nel pieno rispetto del Codice Etico di cui al presente articolo.
Art. 21
Scioglimento, Estinzione e Liquidazione
1. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono devoluti nel rispetto dell’art. 31 del Codice civile.
Art. 22
Libri della Fondazione
La Fondazione deve curare la stesura e l’aggiornamento dei seguenti libri:
– il libro dei Membri della Fondazione, con indicazione delle categorie di appartenenza;
– il libro dei Sostenitori;
– il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
– il libro dei verbali dell’Assemblea dei Membri della Fondazione;
– il libro dei verbali dell’Organo di controllo.
Art. 23
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia, in particolare quelle in tema di Fondazioni.
Art. 24
Foro Competente
Il Tribunale di Napoli è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all’interpretazione del presente Statuto e collegata con l’attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.
Firmato:
Rita Maria Antonietta Mastrullo
Luciano Colombo
Pierfrancesco Dellino
Pierluigi Claps
Luca Ferraris
Fabio Castelli
Andrea Prota
Adriana Forlani
Clara Campana
Angela Caputo (Sigillo)